Sez. L, Sentenza n. 5155 del 06/09/1980 (Rv. 409006 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE TRASFERITE - SUCCESSIONE DELL'ENEL - REQUISITI - RAPPORTI SORTI SUCCESSIVAMENTE ALL'1 GENNAIO 1962 - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE TRASFERITE - SUCCESSIONE DELL'ENEL - REQUISITI - RAPPORTI SORTI SUCCESSIVAMENTE ALL'1 GENNAIO 1962 - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Poiche il trasferimento all'ENEL delle aziende elettriche non da luogo ad una successione a titolo universale, ma ad una successione a titolo particolare, la quale non riguarda tutti i rapporti giuridici dell'impresa espropriata, ma esclusivamente i beni e i rapporti concernenti l'attivita relativa all'Esercizio dell'industria elettrica, la successione nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle singole aziende trasferite avviene esclusivamente ai sensi e nei limiti dell'art 13 della legge 6 dicembre 1962 n 1643 e l'ENEL, in base alla predetta legge, non e tenuto a manifestare la sua volonta circa la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, assunti dopo il primo gennaio 1962, entro un termine determinato, trascorso inutilmente il quale costoro debbono ritenersi mantenuti in servizio, di diritto, alle sue dipendenze. Pertanto, in Mancanza di un comportamento concludente dell'ENEL favorevole alla prosecuzione del rapporto, tale rapporto, se sorto successivamente all'1 gennaio 1962, non si trasferisce all'ENEL. (V 718/78, mass n 390056, sulla prima parte; (V 1648/77, mass n 385357, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)