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Sez. 3, Sentenza n. 2139 del 05/05/1978 (Rv. 391526 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - IMPROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391526-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - AZIONE CIVILE EX ART 2054 COD CIV - IMPROPONIBILITA - CONDIZIONI.*

Nel caso di scontro fra autoveicoli la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per insufficienza di prove rende improponibile l'Azione civile di risarcimento dei danni ex art 2054 cod civ solo quando abbia messo in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente ovvero il nesso di causalita tra l'evento e il danno procurato a persone o a cose; il dubbio, invece, che si riferisca alle modalita dell'Azione ovvero al comportamento dell'imputato si risolve in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato e non preclude l'Azione civile, stante la presunzione di colpa che puo esser vinta solo con la dimostrazione di aver fatto il possibile per evitare il danno. (Conf 1070/72, mass n 357456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)