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Sez. 1, Sentenza n. 23347 del 23/03/2017 Cc. (dep. 11/05/2017) Rv. 270273 - 01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Giudice per l'udienza preliminare - Imputato alloglotta - Elezione di domicilio presso il difensore - Mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 - Bis cod. proc. pen. notificato presso il difensore - Dichiarazione "de plano" della richiesta di rinvio a giudizio - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270273-01

NULLITÀ - ATTI ABNORMI

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, dichiari, fuori udienza e in assenza di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)