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Sez. 3, Sentenza n. 14783 del 02/08/2004 (Rv. 576139 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Omessa riproposizione di domande ed istanze - Presunzione di rinuncia - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2004-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576139-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE

L'omessa riproposizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di alcune delle domande formulate nel corso del giudizio, o il semplice richiamo alle conclusioni originariamente proposte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, sono circostanze sufficienti a far presumere l'abbandono delle domande non riproposte, se dalla complessiva condotta della parte non si evidenzia in modo inequivoco l'intento di mantenere ferme tutte le domande, nonostante la materiale omissione di alcune di esse.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una analitica precisazione delle conclusioni in cui non erano state riproposte alcune delle domande originarie, le aveva ritenute abbandonate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)