Sez. 2, Sentenza n. 12482 del 26/08/2002 (Rv. 557072 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Mancata espressa riproposizione di domande o eccezioni - Rinuncia tacita - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 cod. proc. civ., di domande o eccezioni o istanze in precedenza formulate non è, di per sè, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere non solo quando dette conclusioni ricomprendano una generica richiesta di positiva valutazione di tutte le difese svolte, ma anche quando, pure essendo state precisate conclusioni specifiche e nonostante detta materiale omissione, la complessiva condotta della parte - la cui interpretazione è riservata al giudice del merito - evidenzi l'intento della stessa di mantenere ferme anche le domande, le eccezioni o le istanze a loro volta non specificamente riprodotte, tanto più quando queste, sotto il profilo dell'interesse della parte, risultino strettamente connesse con quelle oggetto delle conclusioni formulate. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello, il quale aveva ritenuto non abbandonata dall'attore, nonostante non fosse stata espressamente riprodotta nelle conclusioni finali, l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ. intrapresa in via riconvenzionale dal convenuto, avendo l'attore concluso anche per il rigetto di tutte le domande proposte dalla controparte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)