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Sez. 1, Sentenza n. 12416 del 07/07/2004 (Rv. 574231 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Espressa riproposizione di domande o eccezioni - Omissione - Conseguenze - Rinuncia tacita - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574231-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all'art.189 cod. proc. civ., di una domanda precedentemente formulata non è, di per sè, sufficiente a far presumere che la stessa sia stata abbandonata dalla parte qualora, dalla sua condotta processuale, sia desumibile l'intenzione di mantenere ferma quella determinata istanza, specie quando, sotto il profilo dell'interesse della parte medesima, tale istanza sia strettamente connessa con le richieste oggetto delle conclusioni specificamente formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)