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Sez. 2, Sentenza n. 13108 del 27/12/1995 (Rv. 495207 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Inadempimento - Debito di valore - Configurabilità - Oggetto - Determinazione del "quantum" - Criteri - Rivalutazione monetaria ed interessi - Cumulabilità.
Stato
decisa il 1995-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495207-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

L'obbligazione del venditore inadempiente configura un debito di valore avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, cosicché nella determinazione del "quantum" occorre tener conto sia della svalutazione monetaria intervenuta nelle more, sia degli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui è sorto l credito di capitale, i quali valgono a compensare il pregiudizio subito dal creditore per la mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente pecuniario del danno e che si cumulano con la rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)