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Sez. U, Sentenza n. 6938 del 25/07/1994 (Rv. 487510 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Inadempimento del promittente venditore di un bene immobile - Risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente - Liquidazione - Criteri - Rivalutazione, al tempo della liquidazione del danno, della differenza tra valore commerciale e prezzo - Necessità - Rivalutazione del prezzo già pagato al promittente venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487510-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito. Tale differenza va rivalutata al tempo della liquidazione dell'indicato danno, per compensare gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio; mentre non va rivalutato il prezzo eventualmente pagato dal promittente acquirente, essendo questo tempestivamente entrato nel patrimonio del promittente venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)