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Sez. 2, Sentenza n. 5394 del 17/06/1997 (Rv. 505230 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Inadempimento - Debito di valore - Configurabilità - Oggetto - Totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato - Rivalutazione monetaria ed interessi - Inclusione - Decorrenza - Funzione - Cumulo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505230-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

L'obbligazione del venditore inadempiente configura un debito di valore avente ad oggetto la totale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, cosicché nella determinazione del "quantum" occorre tenere conto sia della svalutazione monetaria intervenuta nelle more sia degli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è sorto il credito di capitale. Detti interessi valgono a compensare il pregiudizio subito dal creditore per la mancata tempestiva disponibilità della somma atta a risarcire il danno e, nascendo dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, si cumulano con la svalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)