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Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 26/05/2004 (Rv. 573168 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Procedimento ex art.814 cod. proc. civ. - Poteri del presidente del tribunale - Limiti - Indagine sulla validità del compromesso e del lodo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573168-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il Presidente del tribunale, adito a norma dell'art.814 cod. proc. civ. per la liquidazione degli onorari agli arbitri, ne deve adeguare il relativo importo all'importanza dell'opera effettivamente prestata (oltre che, ove essi risultino anche avvocati, commisurarlo ai parametri della tariffa professionale), restando preclusa ogni indagine, ancorché di natura incidentale e funzionale a valutarne l'opera ai fini della quantificazione del compenso, sulla validità del compromesso e del lodo, questioni estranee al procedimento sommario di liquidazione e riservate alla sede dell'impugnazione del lodo a norma degli artt.827 ss. del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)