Sez. 1, Sentenza n. 8139 del 06/09/1996 (Rv. 499510 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Da parte del presidente del tribunale - Criteri.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
L'art. 814 cod.civ., nel rimettere al presidente del tribunale la determinazione di spese ed onorari quando la liquidazione alla quale abbiano provveduto gli arbitri non sia stata accettata dalle parti, non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al presidente il quale, pertanto, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed alla entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come a utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti o di adottare diversi criteri predeterminati dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)