Sez. 5, Sentenza n. 18075 del 19/12/2002 (Rv. 559304 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Valore del diritto degli eredi alla liquidazione di quote di società personali - Determinazione - Criteri - Avviamento - Inclusione - Necessità - Affermazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In caso di trasferimento a causa di morte della proprietà di quote di società di persone, ai fini della determinazione dell'imposta di successione, a norma dell'art. 16, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è rilevante il valore reale dell'avviamento aziendale, risultante dalle indicazioni offerte dal mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)