diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6326 del 03/12/1984 (Rv. 437936 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - EMITTENTE RADIOTELEVISIVA PRIVATA CARENTE OD IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE - USO IN AMBITO LOCALE DI FREQUENZA NON CONSENTITA O IMPLICANTE INTERFERENZA NELLE TRASMISSIONI IRRADIATE DALLA RAI/TV - CHIUSURA DEGLI IMPIANTI AD OPERA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA EMITTENTE PRIVATA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1984-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437936-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - EMITTENTE RADIOTELEVISIVA PRIVATA CARENTE OD IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE - USO IN AMBITO LOCALE DI FREQUENZA NON CONSENTITA O IMPLICANTE INTERFERENZA NELLE TRASMISSIONI IRRADIATE DALLA RAI/TV - CHIUSURA DEGLI IMPIANTI AD OPERA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - CONTESTAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA EMITTENTE PRIVATA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Qualora il privato, titolare ed esercente di un'emittente via etere su scala locale di programmi radiotelevisivi, ma che non abbia conseguito alcun provvedimento autorizzatorio della P.a., o sia in attesa di conseguirlo, insorga contro il provvedimento con il quale l'autorità amministrativa abbia disposto la chiusura dei suoi impianti, per l'uso di frequenza non consentita, ovvero per l'uso di frequenza implicante interferenze nelle trasmissioni delle reti gestite dalla RAI, deve negarsi la giurisdizione del giudice ordinario, sia pure al limitato fine dell'adozione di provvedimenti urgenti, e deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la posizione soggettiva del suddetto privato, nel rapporto con l'amministrazione, ha natura e consistenza non di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo, ponendosi a fronte di un potere pubblicistico dell'amministrazione medesima, in tema di controllo delle emittenze locali e di tutela del servizio pubblico svolto dall'ente concessionario delle trasmissioni radiotelevisive (art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), che deve ritenersi tuttora sussistente, anche in un sistema di liceità delle diffusioni radiotelevisive via etere in ambito locale e di Mancanza di una specifica disciplina normativa delle stesse. (V 1051/82, mass n 418921; (V 5336/80, mass n 409207; (V 5335/80, mass n 409206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 183 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 45 CORTE COST., DPR 11/08/1975 num. 452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)