Sez. 2, Sentenza n. 15185 del 29/11/2001 (Rv. 550738 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Interpretazione del contratto - Prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
L'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto, quindi, riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)