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Sez. 3, Sentenza n. 12835 del 23/12/1998 (Rv. 522335 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - SOSPENSIONE | Annotazione di atti compiuti su repertorio prima della vidimazione - Violazione dell'art. 64 legge 89/1913, ai sensi dell'art. 138 n. 4 stessa legge - Configurabilità - Tenuta del repertorio su supporto informatico, antecedentemente al d.P.R. 513 del 1997 - Violazione, più lieve, dell'art. 62 legge 89/1913 - Esclusione - Irrogazione della sola ammenda per effetto delle concesse attenuanti - Oblazione - Inammissibilità - Fondamento - Prescrizione azione disciplinare - Decorrenza - Dalla vidimazione del repertorio, non dai singoli atti ricevuti.
Stato
decisa il 1998-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522335-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - SOSPENSIONE

L'annotazione di atti compiuti dal notaio in un repertorio non vidimato - nella specie protesti levati prima della vidimazione dello speciale registro previsto dall'art. 13 legge 12 giugno 1973 n. 349 - configura, per espressa previsione dell'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89, la contravvenzione di cui all'art. 64 della medesima legge, e non già la più lieve infrazione prevista dall'art. 62 e sanzionata dall'art. 137 della stessa, neppure se la tenuta di esso è informatizzata, perché antecedentemente all' emanazione del d.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 l'inserimento dei dati dell'atto nel computer non era disciplinato in modo da garantire le medesime funzioni di certezza e continuità del registro cartaceo e pertanto la sanzione irrogata, se sostituita dall'ammenda per le concesse attenuanti (art. 144), previste dall'art. 16 R.D.L. 27 maggio 1923 n. 1324, non è oblabile (art. 151), mentre la prescrizione, quadriennale, dell'azione disciplinare nei confronti dello stesso notaio, prevista dal primo comma dell'art. 146 della legge 89/1913, decorre dal giorno dell'avvenuta vidimazione, momento fino al quale si protrae l' uso del repertorio senza le forme prescritte, non assumendo autonomo rilievo i singoli atti annotati perché la violazione è unica, pur se le condotte sono plurime.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 73, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 62, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Legge 12/06/1973 num. 349 art. 13, Regio Decr. Legge 27/05/1923 num. 1324 art. 16, DPR 10/11/1997 num. 513 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)