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Sez. 3, Sentenza n. 3660 del 20/02/2006 (Rv. 591195 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - SOSPENSIONE | Infrazioni punibili con la sospensione - Irrogazione della sola ammenda per effetto delle concesse attenuanti - Oblazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591195-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - SOSPENSIONE

L'art. 151, secondo comma, legge n. 89 del 1913 (c.d. legge notarile) prevede l'oblazione in caso di "contravvenzione punibile con la sola ammenda". Essa fa quindi riferimento alla punibilità in astratto, e non già alla pena inflitta in concreto. Ne consegue che l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata la sanzione dell'ammenda a seguito della concessione delle circostanze attenuanti secondo la previsione dell'art.16 del r.d.l. n. 1324 del 1923.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/05/1923 num. 1923 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)