Sez. 1, Sentenza n. 5472 del 08/09/1986 (Rv. 448000 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - CREDITO ERARIALE PER SANZIONE PECUNIARIA CONSEGUENTE A VIOLAZIONE DI NORME PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE - FALLIMENTO DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE - INFRAZIONE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - AMMISSIONE DEL CREDITO ERARIALE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE IN EPOCA SUCCESSIVA AL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - CREDITO ERARIALE PER SANZIONE PECUNIARIA CONSEGUENTE A VIOLAZIONE DI NORME PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE - FALLIMENTO DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE - INFRAZIONE ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - AMMISSIONE DEL CREDITO ERARIALE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE IN EPOCA SUCCESSIVA AL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
Il credito erariale per sanzione pecuniaria conseguente a violazione di norme punibili con sanzioni amministrative (nella specie delle norme sulla vendita al pubblico di alimenti e bevande, ex lege n. 42/1971) trova la sua origine in un comportamento commissivo od omissivo che diventa giuridicamente rilevante come fatto costitutivo della regione di credito nello stesso momento in cui è posto in essere. Pertanto, in ipotesi di fallimento dello autore di quella violazione, il detto credito va ammesso al passivo se l'infrazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento anche se il provvedimento irrogativo della sanzione sia successivo, avendo questo non funzione costitutiva ma semplicemente quella di accertare e di determinare nei suoi elementi quantitativi l'obbligazione pecuniaria già sorta in conseguenza della violazione. (V 3273/84, mass n 435309; (V 5552/83, mass n 430495).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 12, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 39 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 5, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)