Sez. L, Sentenza n. 9135 del 10/12/1987 (Rv. 456376 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE PER EFFETTO DELLA CONSEGUENTE RIMOZIONE DI UN LIMITE LEGISLATIVO - PRESCRIZIONE DECENNALE - OPERATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1338 - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE PER EFFETTO DELLA CONSEGUENTE RIMOZIONE DI UN LIMITE LEGISLATIVO - PRESCRIZIONE DECENNALE - OPERATIVITÀ.*
Il diritto all'integrazione della pensione, sorto come credito unitario in conseguenza della rimozione di un limite legislativo per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34 del 26 febbraio 1981) si prescrive in dieci anni, mentre non operano né la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, né quella (pure quinquennale) di cui all'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che si riferisce al caso specifico di ratei di pensione esigibili e non riscossi. (V 5526/86, mass n 448042; (V 5472/86, mass n 448000; (V 3489/86, mass n 446398; (V 2160/85, mass n 440038).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)