Sez. 6, Sentenza n. 14565 del 31/01/2011 Cc. (dep. 12/04/2011) Rv. 250029 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Ordine del G.i.p. di formulare l'imputazione per un reato diverso - Abnormità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M., ordini la formulazione dell'imputazione per un reato diverso da quello che aveva formato oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)