Sez. L, Sentenza n. 11483 del 01/08/2002 (Rv. 556534 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Onere - Applicabilità delle disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Le spese del procedimento di volontaria giurisdizione (nella specie, procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ.)si sottraggono alle regole degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)