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Sez. 2, Ordinanza n. 591 del 08/07/1983 (Rv. 429502 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA SULLE SPESE PROCESSUALI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429502-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA SULLE SPESE PROCESSUALI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (art. 742 bis cod. proc. civ.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall'art. 91 cod. proc. civ. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)