Sez. L, Sentenza n. 3213 del 26/03/1998 (Rv. 514005 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Situazione di fatto accertata o presupposta dalla sentenza della Cassazione - Riesame da parte del giudice di rinvio - Esclusione - Questione relativa alla formazione del giudicato - Esclusione di quest'ultimo da parte della Cassazione - Applicabilità del principio enunciato dalla S.C. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, non è possibile riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base è fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, sicché, ove la sentenza di cassazione abbia escluso, ancorché implicitamente, la formazione del giudicato su uno dei punti della controversia, il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto senza poter stabilire se il giudicato stesso si sia effettivamente formato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)