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Sez. L, Sentenza n. 2264 del 18/03/1996 (Rv. 496414 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Rito del lavoro - Giudizio di rinvio - Possibilità delle parti di dedurre nuove prove e di formulare conclusioni diverse - Esclusione - Poteri officiosi del giudice del lavoro di primo e secondo grado - Estensione al giudizio di rinvio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496414-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro, nel giudizio di rinvio è preclusa alle parti - salva l'eccezione, espressamente prevista, del giuramento - ogni possibilità di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice del lavoro di cui all'art. 421 cod. proc. civ., e segnatamente quelli del giudice d'appello (art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi di giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione, del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stadio. Nè in contrario può invocarsi il principio secondo cui la potestas iudicandi del giudice di rinvio nel rito del lavoro, oltre ad estrinsecarsi nella valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, può comportare anche la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione, atteso che l'applicazione di detto principio è sempre subordinato al rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)