Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977 (Rv. 387590 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL PIGNORAMENTO - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO - NULLITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL PIGNORAMENTO - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO - NULLITA.*
Iniziato il processo esecutivo per espropriazione forzata presso terzi, qualora il debitore esecutato proponga opposizione ex art 617 cod proc civ, deducendo la nullita del pignoramento, il terzo pignorato e litisconsorte necessario del conseguente processo cognitivo. Pertanto, qualora il terzo pignorato non sia stato chiamato a partecipare a tale processo su iniziativa di parte o per ordine del giudice, il processo medesimo si svolge a contraddittorio non integro, con la conseguente nullita degli Atti processuali e della sentenza che lo definisce. (Conf 2521/69, mass n 342086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)