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Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977 (Rv. 387590 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL PIGNORAMENTO - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387590-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL PIGNORAMENTO - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO - NULLITA.*

Iniziato il processo esecutivo per espropriazione forzata presso terzi, qualora il debitore esecutato proponga opposizione ex art 617 cod proc civ, deducendo la nullita del pignoramento, il terzo pignorato e litisconsorte necessario del conseguente processo cognitivo. Pertanto, qualora il terzo pignorato non sia stato chiamato a partecipare a tale processo su iniziativa di parte o per ordine del giudice, il processo medesimo si svolge a contraddittorio non integro, con la conseguente nullita degli Atti processuali e della sentenza che lo definisce. (Conf 2521/69, mass n 342086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)