Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987 (Rv. 456603 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE DEL TERZO PIGNORANTE AVVERSO L'ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DICHIARATIVA DELLA INEFFICACIA DELL'ESEGUITO PIGNORAMENTO - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO - INOPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE DETTO GIUDIZIO - (FATTISPECIE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DECLARATORIA DELLA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER RITENUTA NON ESEGUIBILITÀ ATTUALE DELL'AZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, SESTO COMMA, D.L. 30 APRILE 1981 N. 168 CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1981 N. 331).*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE DEL TERZO PIGNORANTE AVVERSO L'ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DICHIARATIVA DELLA INEFFICACIA DELL'ESEGUITO PIGNORAMENTO - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO - INOPPONIBILITÀ DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE DETTO GIUDIZIO - (FATTISPECIE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DECLARATORIA DELLA INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER RITENUTA NON ESEGUIBILITÀ ATTUALE DELL'AZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, SESTO COMMA, D.L. 30 APRILE 1981 N. 168 CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1981 N. 331).*
Nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo pignorato di non compiere Atti che comportino l'Estinzione del credito, con il pagamento, o che attengano al trasferimento del credito ad altri, quale l'accettazione della cessione, cosicché il terzo diviene interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento, in quanto comportano la sua liberazione o meno da tale vincolo. Pertanto, qualora il creditore pignorante proponga opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia dell'eseguito pignoramento, con conseguente liberazione del terzo pignorato da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato, il terzo è litisconsorte necessario del relativo processo e la sua mancata chiamata in giudizio comporta la inopponibilità, nei suoi confronti, della sentenza che lo definisce (revocando l'ordinanza opposta). (nella specie, la Corte suprema ha enunciato il principio di cui in massima, in relazione all'opposizione all'ordinanza declaratoria dell'inefficacia del pignoramento per ritenuta non eseguibilità attuale dell'Azione esecutiva, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, d.l. 30 aprile 1981 n. 168 conv. In legge 27 giugno 1981 n. 331, trattandosi di pignoramento di crediti dell'INAM, ente soppresso e posto in liquidazione dopo la riforma sanitaria). (V 3899/77, mass n 387590; (V 2521/69, mass n 342086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)