diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 09/07/1969 (Rv. 342086 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- CONTROVERSIA SULLA NECESSITA DI OSSERVARE LE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE DIRETTA INVECE DI QUELLE DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORTE NECESSARIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL SOLO CREDITORE PROCEDENTE - INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - FASE DECISORIA - INTEGRAZIONE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342086-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- CONTROVERSIA SULLA NECESSITA DI OSSERVARE LE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE DIRETTA INVECE DI QUELLE DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - TERZO PIGNORATO - LITISCONSORTE NECESSARIO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL SOLO CREDITORE PROCEDENTE - INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - FASE DECISORIA - INTEGRAZIONE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di opposizione agli Atti esecutivi basata sul presupposto che nelle specie dovesse essere osservata, anziche la Forma dell'espropriazione presso terzi, la Forma dell'espropriazione diretta presso il debitore, il terzo pignorato e litisconsorte necessario, perche soltanto dalla validita e congruita della Forma di pignoramento adottata sorge la soggezione del terzo all'esecuzione (soggezione che importa l'indisponibilita delle cose e dei crediti pignorati presso il terzo, l'assunzione di qualita di custode, l'Obbligo di comparire e di rendere la dichiarazione prevista dalla legge obblighi dai quali possono sorgere le eventuali parentesi di cognizione ordinaria previste dall'art. 548 cod. proc.civ., in cui per altro riflesso il terzo e litisconsorte necessario). Pertanto, qualora il debitore opponente abbia proposto il ricorso di opposizione agli Atti esecutivi nel termine previsto dall'art.617 cod.proc.civ., ed abbia provveduto, nel termine successivamente fissato dal giudice, a notificarlo al creditore procedente, ma non al terzo pignorato, il giudice dell'esecuzione non puo dichiarare inammissibile l'opposizione, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando all'uopo all'opponente un termine perentorio. Ne la possibilita di ordinare l'integrazione e preclusa quando la causa e in fase di decisione, perche l'integrita del contraddittorio e requisito inderogabile del processo, e le questioni che ad essa ineriscono possono e debbono essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)