Sez. 6, Sentenza n. 12286 del 26/02/2004 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 228279 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Dichiarazione di inefficacia per motivi formali di precedente misura - Pendenza del giudizio di impugnazione - Effetto preclusivo alla reiterazione della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
Non impedisce la nuova emissione di un provvedimento cautelare la pendenza del giudizio di impugnazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice del riesame che ha annullato, per motivi formali, un precedente provvedimento impositivo. Il pubblico ministero, dopo aver esperito i rimedi previsti dalla legge avverso i provvedimenti ritenuti ingiusti e prima ancora di attendere l'esito del gravame, può infatti instare per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare, sulla base di nuovi presupposti formali, al legittimo fine di cautelarsi a fronte della prospettiva di un rigetto della sua impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)