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Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 13/04/2016 Cc. (dep. 02/05/2016) Rv. 267117 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Annullamento dell'ordinanza per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p. - Possibilità di rinnovo della misura - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267117-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l'annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen., e che l'annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da "giudicato cautelare", esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del "ne bis in idem".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)