Sez. 6, Sentenza n. 3972 del 19/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 208193 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Perdita di efficacia della misura per causa processuale - Reiterabilità del provvedimento applicativo - Possibilità - Necessità che sia già divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia di un ordinanza applicativa di una misura coercitiva (nella specie, per incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame entro il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.), è consentita l'immediata reiterazione del provvedimento applicativo, anche prima che sia divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)