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Sez. 4, Sentenza n. 49531 del 21/11/2014 Cc. (dep. 27/11/2014) Rv. 261075 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Modifica del trattamento sanzionatorio - Illegalità sopravvenuta della pena - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261075-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)