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Sez. 3, Sentenza n. 1541 del 13/02/1988 (Rv. 457612 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - DIRITTO DEL LOCATORE DI RECEDERE DAL CONTRATTO - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ATTIVITÀ NUOVA NON PRETESTUOSA E GIUSTIFICATA DA APPREZZABILI ESIGENZE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457612-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - DIRITTO DEL LOCATORE DI RECEDERE DAL CONTRATTO - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ATTIVITÀ NUOVA NON PRETESTUOSA E GIUSTIFICATA DA APPREZZABILI ESIGENZE - RILEVANZA.*

L'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978 - nel prevedere il diritto di recesso del locatore dal contratto concernente un immobile adibito ad uso non abitativo per esercitarvi una propria attività commerciale - non richiede che si tratti di attività già esercitata dal locatore in precedenza o tuttora in corso, ben potendo trattarsi anche di attività nuova, purché il proposito di intraprenderla risulti serio e non pretestuoso ed appaia giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro. (V 2972/83, mass n 427884; (V 1745/80, mass n 405365; (V 2675/76, mass n 381456; (V 3253/75, mass n 377372).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)