Sez. 2, Sentenza n. 2756 del 27/03/1997 (Rv. 503345 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE | Azioni rappresentative del capitale sociale sottoscritto nell'atto costitutivo stipulato nel nome proprio ma per conto di un terzo fiduciante - Intestazione meramente fittizia delle azioni - Inammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE
I soci che, secondando un patto fiduciario, hanno partecipato in proprio, anche se per conto di un solo fiduciante, all'atto costitutivo di una società per azioni, dando così luogo ad una interposizione reale di persona, non possono essere, nel medesimo atto, sottoscrittori soltanto fittizi del capitale sociale al fine di assumere la veste di intestatari fittizi delle azioni rappresentative di tale capitale e di acquistare, così, in virtù di un patto fiduciario di tipo germanico, soltanto la legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati nelle azioni e non anche la titolarità sostanziale delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 1414, Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)