Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997 (Rv. 510927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Atto scritto diretto alla manifestazione della volontà contrattuale - Necessità - Riferimento al patto di prova in quietanza successiva al licenziamento - Rilevanza - Esclusione - Previsione della prova nel contratto collettivo - Rilevanza in difetto di specifico patto scritto - Insussistenza - Fattispecie relativa alla esclusione da parte del giudice di merito di una valenza della quietanza di acquiescenza al licenziamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA
Ad integrare l'atto scritto richiesto "ad substantiam" per i contratti formali non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà di concludere il contratto, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Conseguentemente non è idoneo ad integrare l'atto scritto necessario per l'assunzione in prova di un lavoratore una dichiarazione di quietanza contenente la precisazione che il rapporto di lavoro si è interrotto durante il periodo di prova previsto dal contratto collettivo; del resto una simile dichiarazione è inidonea ai fini in esame anche perché la previsione del patto di prova da parte della contrattazione collettiva non comporta l'inclusione di tale patto nel contratto individuale, se in quest'ultimo manca l'esplicita stipulazione per iscritto del patto di prova. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata nella parte in questione dalla S.C. , aveva altresì escluso che tale quietanza - peraltro preceduta da denuncia della lavoratrice all'Ispettorato del lavoro del lavoro di segnalazione di licenziamento intervenuto durante il periodo di gravidanza - avesse il significato di un accettazione del licenziamento o di acquiescenza al medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)