Sez. L, Sentenza n. 2059 del 14/03/1990 (Rv. 465893 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - INQUADRAMENTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO - INQUADRAMENTO.*
Ai fini della contribuzione per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed agli effetti dell'applicazione del regime dell'agricoltura o della industria, lo scopo istituzionale di promozione agricola, proprio dell'ente di sviluppo agricolo, non è sufficiente a determinare la qualificazione di imprenditore agricolo (con conseguente inserimento nel primo dei due detti regimi assicurativi), bensì, la sua attività, ove consista nella trasformazione (tratturazione, spietramento, spiantamento) del terreno per renderlo adatto ad altrui successive lavorazioni, ancorché agricole, ovvero nell'apertura di piste interpoderali, non è riconducibile alla nozione di impresa agricola, quale rigorosamente delimitata dall'art. 2135 cod. civ. e dagli artt. 206 e 207 del d.P.R. n. 1124 del 1965, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina assicurativa dell'industria. (V 3134/87, mass n 452226; (V 1226/84, mass n 433894; (V 1735/82, mass n 419575).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)