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Sez. L, Sentenza n. 3134 del 01/04/1987 (Rv. 452226 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - CONTRIBUZIONE PER TALI ASSICURAZIONI - PRESUPPOSTI - SCOPO ISTITUZIONALE DI "PROMOZIONE AGRICOLA" DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE QUALIFICAZIONE D'IMPRENDITORE AGRICOLO - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL TERRENO PER RENDERLO ADATTO AD ALTRUI SUCCESSIVE LAVORAZIONI AGRICOLE ED ESECUZIONE DI OPERE INTERPODERALI OD INFRASTRUTTURALI DESTINATE AL SERVIZIO DI FONDI DI TERZI - IMPRESA AGRICOLA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452226-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - CONTRIBUZIONE PER TALI ASSICURAZIONI - PRESUPPOSTI - SCOPO ISTITUZIONALE DI "PROMOZIONE AGRICOLA" DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - CONSEGUENTE QUALIFICAZIONE D'IMPRENDITORE AGRICOLO - ESCLUSIONE - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL TERRENO PER RENDERLO ADATTO AD ALTRUI SUCCESSIVE LAVORAZIONI AGRICOLE ED ESECUZIONE DI OPERE INTERPODERALI OD INFRASTRUTTURALI DESTINATE AL SERVIZIO DI FONDI DI TERZI - IMPRESA AGRICOLA - INSUSSISTENZA.*

Ai fini della contribuzione per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed agli effetti della applicazione del regime dell'agricoltura o della industria, lo scopo istituzionale di "promozione agricola" dell'ente datore di lavoro (nella specie: e.S.a.) non è sufficiente a determinare la qualificazione di imprenditore agricolo (con conseguente inserimento nel primo dei due detti regimi assicurativi), essendo all'uopo decisiva l'attività del medesimo soggetto (e quindi dei propri dipendenti) in concreto svolta. Pertanto, ove tale attività consista nella trasformazione (spietramento, spianamento...) del terreno per renderlo adatto ad altrui successive lavorazioni agricole o nella esecuzione di opere interpoderali od infrastrutturali destinate al servizio di fondi appartenenti a terzi, essa (anche se non rientra nel paradigma della bonifica sub. Art. 1 n. 3 del T.U. N. 1124 del 1965) non è comunque riconducibile alla nozione di impresa agricola quale rigorosamente delimitata - tanto dall'art. 2135 cod. civ., quanto dagli artt. 206, 207 T.U. Cit. - in correlazione all'Esercizio di attività dirette alla coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame o ad esse connesse, con criterio di normale e diretta inerenza. (V 1826/84, mass n 433894; (V 1735/82, mass n 419575; (V 1000/75, mass n 374392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)