Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 17/11/2010 Ud. (dep. 26/01/2011) Rv. 249547 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto della "reformatio in peius" - Operatività anche per le statuizioni civili.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il divieto della "reformatio in peius", operante anche nel giudizio di rinvio, ha riferimento pure alle statuizioni civili adottate nel precedente grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)