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Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 17/11/2010 Ud. (dep. 26/01/2011) Rv. 249547 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto della "reformatio in peius" - Operatività anche per le statuizioni civili.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249547-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il divieto della "reformatio in peius", operante anche nel giudizio di rinvio, ha riferimento pure alle statuizioni civili adottate nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)