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Sez. 1, Sentenza n. 19959 del 29/09/2011 (Rv. 619634 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Programma straordinario di edilizia residenziale ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Delega conferita al concessionario ex art. 81 della medesima legge - Portata - Danni procurati a terzi - Legittimazione passiva del concessionario - Fondamento - Danni derivati non dall'esecuzione, ma dalla localizzazione dell'opera - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619634-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli, la delega conferita al concessionario, ai sensi dell'art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riveste caratteri di tale ampiezza da far identificare nel concessionario stesso il soggetto tenuto a rispondere dei danni procurati a terzi e delle obbligazioni strumentalmente preordinate all'esecuzione dell'opera pubblica, anche quando derivino da attività legittima, non rilevando se il pregiudizio sia connesso alla localizzazione o all'esecuzione dell'opera.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)