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Sez. 4, Sentenza n. 39528 del 17/10/2006 Cc. (dep. 29/11/2006) Rv. 235390 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Colpa grave - Mero silenzio dell'interessato - Valutabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235390-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

La "colpa grave", prevista dall'art. 314, comma primo, cod. proc. pen. non può mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita la assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori di P.M. e G.i.p. nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere "ex se" per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il "diritto a non rispondere" (art. 64, comma terzo, lett. b) cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)