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Sez. 1, Sentenza n. 6978 del 22/03/2007 (Rv. 595755 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione - Obbligo di traduzione in lingua conosciuta e, solo in caso di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595755-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorché accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito, che aveva genericamente affermato la potenziale fondatezza della doglianza, ritenendola però vanificata dalla insanabile irregolarità della posizione di clandestino del ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)