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Sez. 1, Sentenza n. 17253 del 24/08/2005 (Rv. 582831 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua dallo stesso conosciuta e, solo in caso di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola - Inosservanza - Conseguenze - Illegittimità del decreto di espulsione - Possibilità di far valere detta nullità in ogni tempo - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582831-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorché accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta. Tale nullità può essere fatta valere da questo in ogni tempo, anche decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che, per un verso, ogniqualvolta la legge fissa un termine perentorio decorrente dal compimento di un determinato atto, è necessario che tale atto sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che è onerato del rispetto del termine, e, per l'altro verso, che la traduzione del provvedimento di espulsione è preordinata ad assicurare la effettiva conoscibilità che è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (cfr. Corte cost., sent. n. 198 del 2000).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)