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Sez. L, Sentenza n. 22125 del 16/10/2006 (Rv. 592783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione di ramo o parte di azienda - Entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica - Necessità - Esternalizzazione di servizi - Identificazione di un ramo di azienda al momento della cessione - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. ai rapporti di lavoro - Esclusione - Disciplina della cessione del contratto - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 cod. civ., anche prima delle modificazioni introdotte dall'art. 1 d.lgs. n. 18 del 2001, non precludendo il trasferimento di un ramo (o parte) di azienda, postulava comunque, che venisse ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presentasse quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività' volta alla produzione di beni o servizi, con esclusione, quindi, della possibilità che l'unificazione di un complesso di beni (di per sè privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) discendesse dalla volontà dell'imprenditore cedente al momento della cessione. A tal fine, anche il trasferimento di un ramo d'azienda che costituisca, prima del trasferimento, un'entità dotata di autonomia ed unitaria organizzazione è configurabile come trasferimento aziendale e altrettanto può dirsi in caso di trasferimento che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità sia assicurata dal fatto di essere dotati di particolari competenze, realizzandosi in tali ipotesi una successione legale non bisognevole del consenso del contraente ceduto. Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la c.d. "esternalizzazione" dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati, e che in tali casi la vicenda traslativa, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata come cessione dei relativi contratti, che richiede per il suo perfezionamento il consenso del lavoratore ceduto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a un fenomeno definito dalle parti di "outsourcing", mediante trasferimento del ramo d'azienda identificato nei c.d. "Servizi generali", aveva ravvisato un processo di esternalizzazione non integrante la cessione di ramo di azienda ed aveva ritenuto applicabili ai rapporti di lavoro ceduti le norme sulla cessione dei contratti, non essendo stata provata l'autonomia organizzativa delle attività svolte dal preteso ramo, caratterizzato da eterogeneità delle attività dei lavoratori e mancanza di qualsiasi funzione unitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)