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Sez. 5, Sentenza n. 66 del 03/01/2005 (Rv. 579409 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Interessi - Esigibilità del credito - Condizioni - Definitività dell'accertamento del diritto al rimborso del capitale - Necessità - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579409-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, il credito inerente agli interessi - qualificati moratori dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 - sulle somme dovute a rimborso per eccedenza di versamento non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del diritto al rimborso del capitale, vale a dire fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla "condictio indebiti", o, come nella fattispecie, fino alla definizione, operata dall'ufficio, della somma capitale dovuta in restituzione. Ne consegue che solo a partire da tale momento inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 1, sedicesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66), il termine di prescrizione decennale del credito suddetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1 com. 16, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Legge 06/02/1992 num. 66, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)