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Sez. L, Sentenza n. 6052 del 03/12/1985 (Rv. 443185 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - PER VIOLAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA PREVISTA DALLA NORMATIVA NEGOZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443185-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - PER VIOLAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA PREVISTA DALLA NORMATIVA NEGOZIALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il licenziamento di un lavoratore, che risulti illegittimo perché in violazione di una clausola di stabilità relativa prevista dalla normativa negoziale (quale quella scaturente da un regolamento d'azienda), comporta a carico del datore di lavoro l'Obbligo di risarcire il danno, per la cui Determinazione il giudice del merito può considerare le retribuzioni non percepite fino al momento della liquidazione giudiziale e - per il periodo successivo, in relazione al quale il danno si presenta come futuro ed incerto - può far ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ. ove non sia possibile, neppure mediante presunzioni, la quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., tenendo conto comunque - in virtù del generale Obbligo di diligenza del creditore nel non aggravare il danno (art. 1227, secondo comma, cod. civ.) - dell'aliunde perceptum la cui prova (a carico del datore di lavoro debitore) può risultare anche attraverso elementi presuntivi desunti dall'età, dalle capacità professionali del soggetto, dal mercato del lavoro. (V 2365/80, mass n 406059; (V 3574/75, mass n 377767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)