Sez. L, Sentenza n. 3574 del 27/10/1975 (Rv. 377767 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - DURATA MINIMA GARANTITA - EFFETTI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - DURATA MINIMA GARANTITA - EFFETTI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ESTENSIONE.*
La clausola, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare di un rapporto di lavoro, a tempo - indeterminato, con cui viene fissato un limite di eta prima del quale il lavoratore non puo essere licenziato, se non per eventi particolari, configura una clausola di relativa stabilita o di durata minima garantita in favore del prestatore d'opera; in tale ipotesi, il rapporto di lavoro si comporta, per siffatta durata minima, come un contratto a tempo determinato, con la conseguenza che, in caso di recesso ingiustificato, il datore di lavoro e tenuto a corrispondere al dipendente, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito ove il rapporto non fosse stato risolto anticipatamente. (V 3633/72, mass n 361651; 1059/69, mass n 339549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)