Sez. L, Sentenza n. 2365 del 12/04/1980 (Rv. 406059 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI RELATIVA STABILITA DEL RAPPORTO PER UNA DURATA MINIMA GARANTITA - COMPATIBILITA - REQUISITI - RECESSO INGIUSTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI RELATIVA STABILITA DEL RAPPORTO PER UNA DURATA MINIMA GARANTITA - COMPATIBILITA - REQUISITI - RECESSO INGIUSTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
La clausola di relativa stabilita del rapporto di lavoro per una durata minima garantita, pattuita a favore del prestatore d'opera, non altera la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato e non e incompatibile con le norme di cui alla legge n 230 del 1962. Tale clausola, pertanto, mentre non soggiace alla regola relativa ai requisiti formali del contratto di lavoro a tempo determinato ed alla necessita della prova scritta per la validita dell'apposizione del termine, obbliga il datore di lavoro, in caso di recesso ingiustificato, a corrispondere al dipendente, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito ove il rapporto non fosse stato risolto anticipatamente rispetto alla durata minima garantita. (V 2941/76, mass n 381699; (V 3574/75, mass n 377767; (V 3633/72, mass n 361651; (V 1059/69, mass n 339549).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)