Sez. L, Sentenza n. 4913 del 17/11/1989 (Rv. 464260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ESEGUITI DA UN ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO - ATTENDIBILITÀ - POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - NOMINA CONSEGUENTE DI UN C.T.U. - FACOLTÀ - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ESEGUITI DA UN ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO - ATTENDIBILITÀ - POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - NOMINA CONSEGUENTE DI UN C.T.U. - FACOLTÀ - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Nell'ipotesi di contestazione da parte del lavoratore o del datore di lavoro degli accertamenti sanitari, eseguiti ai sensi dell'art. 5, terzo comma, dello statuto dei lavoratori, da un istituto di diritto pubblico allo scopo di valutare l'idoneità fisica al lavoro del dipendente, il giudice del merito ha il potere dovere di controllare l'attendibilità di tali accertamenti, e a tal fine può - non già deve - avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico, senza che l'eventuale mancato Esercizio di tale potere discrezionale sia sindacabile in Sede di legittimità. (V 5027/88, mass n 459827; (V 7167/87, mass n 455307).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)