Sez. L, Sentenza n. 5027 del 05/09/1988 (Rv. 459827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CERTIFICATO MEDICO ESIBITO DAL LAVORATORE - ACCERTAMENTI COMPIUTI DAI SANITARI COMPETENTI - CONTRASTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CERTIFICATO MEDICO ESIBITO DAL LAVORATORE - ACCERTAMENTI COMPIUTI DAI SANITARI COMPETENTI - CONTRASTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato, ai fini dell'accertamento del relativo periodo, nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo o da altro sanitario appositamente delegato, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (anche avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge e con giudizio che è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile, fermo, peraltro, il principio che, ai fini della Determinazione della durata della malattia, deve tenersi conto anche delle terapie che si rendano indispensabili - pur dopo l'esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore ovvero, nel caso di affezioni croniche, per evitare un peggioramento dell'infermità. (principio affermato in fattispecie concernente l'applicazione dello art. 64, punto 9, del C.C.n.L. 21 giugno 1979 per l'industria cementiera, che considera come giusta causa di licenziamento l'assenza ingiustificata per oltre quattro giorni consecutivi, ed in relazione a lavoratore affetto da artrosi ed ammesso a terapia riabilitante, che il medico di controllo - con valutazione recepita dalla sentenza cassata dalla S.C. - aveva giudicato idoneo a riprendere il lavoro in una data anteriore a quella indicata dal medico curante). (V 7167/87, mass n 455307; (V 49/87, mass n 449855; (V 4347/86, mass n 447114; (V 3578/85, mass n 441186).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 21/06/1979 num. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)