Sez. L, Sentenza n. 5372 del 02/09/1986 (Rv. 447917 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - TRA UN IMPRENDITORE ED UNA SOCIETÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - TRA UN IMPRENDITORE ED UNA SOCIETÀ - ESCLUSIONE.*
Non è ravvisabile la collaborazione prevalentemente personale, contemplata dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. come presupposto per radicare la Competenza funzionale del giudice del lavoro, ove il soggetto che tale collaborazione presti all'imprenditore sia, non già una persona fisica, bensì una società che, pur priva di personalità giuridica (quale una società in accomandita semplice), ha una sua autonomia patrimoniale e rappresenta un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai soci; pertanto la Competenza a giudicare in ordine a tale rapporto di collaborazione tra un imprenditore ed una società è determinata sulla base degli ordinari criteri della Competenza per valore e per territorio. (V 1707/80, mass n 405319; (V 4545/79, mass n 401049).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)