Sez. L, Sentenza n. 5254 del 11/09/1980 (Rv. 409091 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE RELATIVE AD AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE RELATIVE AD AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO.*
La sospensione di diritto dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, ai sensi dell'art 3 della stessa legge, alle controversie previste dall'art 429 (ora 409) cod proc civ, tra le quali sono comprese anche quelle di affitto a coltivatore diretto. L'esclusione della sospensione, essendo correlata non alla specialita del rito ma alla natura e all'urgenza di dette controversie, ha luogo anche nel caso in cui i relativi procedimenti si siano in concreto svolti senza l'osservanza del rito del lavoro. (Conf 1260/77, mass n 384955, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)