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Sez. 2, Sentenza n. 1426 del 03/12/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 257969 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Competenza a disporlo - Successivamente al rinvio a giudizio - G.i.p. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257969-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

La competenza a disporre il sequestro preventivo dopo che sia stato pronunciato il rinvio a giudizio spetta al Gip fino a che gli atti del processo non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 432

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)